CONDIZIONI GENERALI CHE REGOLANO IL MANDATO O CONTRATTO
Per l’esecuzione volontaria di una consulenza, di una omologazione, di un collaudo e di una perizia.
1. Per tutti i mandati o contratti valgono esclusivamente le condizioni di seguito riportate, anche nel caso in cui le diverse condizioni contrattuali del committente non sono esplicitamente contraddette.
Clausole annesse od altre clausole orali diventano vincolanti solo nel momento in cui vengono da noi confermate per iscritto.
2. L’esecuzione delle omologazioni e dei collaudi o degli altri incarichi così come le perizie verrà effettuata secondo le norme scientifiche e tecniche riconosciute come valide in osservanza delle disposizioni in materia. Il volume dei controlli, se non altrimenti specificato dal committente, si estende a tutte le attività previste dalle corrispondenti disposizioni delle norme applicabili.
Le omologazioni, le perizie ed i collaudi da noi eseguite e la relativa documentazione rilasciata sono valide a tempo indeterminato, conformemente le disposizioni di legge vigenti in materia. Pertanto ci riserviamo il diritto di eseguire in qualsiasi momento ulteriori prove e collaudi per verificarne la conformità alle disposizioni in vigore. In caso di prove e collaudi negativi i costi per ulteriori prove o collaudi sono a carico del committente.
In caso di modifica alle disposizioni in materia o in seguito a nuove disposizioni venute a ns. conoscenza possiamo limitare o revocare la validità delle relazioni e delle ispezioni effettuate.
La nostra garanzia copre soltanto le prestazioni che sono oggetto del contratto. Questa non si riferisce né al funzionamento delle parti da verificare nel quadro di un impianto o di una costruzione, né alla scelta del materiale o al corretto sistema di costruzione, a meno che questo non sia oggetto esplicito dell’incarico. Un ampliamento richiesto o resosi necessario durante l’effettuazione del collaudo deve essere confermato per iscritto. Se non può essere raggiunto nessun accordo rispetto all’ampliamento resosi necessario, ogni parte ha il diritto di recedere dal contratto, le prestazioni già effettuate devono essere comunque pagate.
3. I termini pattuiti per lo svolgimento di un compito non sono vincolanti.
4. Per danni in seguito a violazione colpevole di un obbligo contrattuale – eccezione fatta per i casi regolati al numero 3 – causati da noi o dai nostri collaboratori, rispondiamo solo nell’ambito delle disposizioni di legge e in nessun caso può essere intaccata la responsabilità di ATS S.r.l. Non ci assumiamo nessuna altra responsabilità qualunque sia il motivo giuridico. Lo stesso vale per i nostri collaboratori.
Il diritto di risarcimento dei danni di ogni tipo nei nostri confronti si prescrive in tre anni, eccetto che i termini di prescrizione legale non prevedano termini più brevi.
5. Per la fatturazione degli incarichi ci si attiene alle nostre tariffe vigenti, se nessun altro prezzo è stato fissato o nessun altro accordo è stato esplicitamente preso. I costi e le spese sostenute da terzi vengono fatturate al cliente.
Per incarichi che durano più mesi o di importo superiore a 1.500 € si possono emettere delle fatture di acconto in relazione all’avanzamento dei lavori. Può essere chiesto un anticipo sui costi nel caso di incarichi di ammontare rilevante. Il ritardo del cliente nei pagamenti ci autorizza a recedere dal contratto e/o a chiedere il risarcimento dei danni per inadempimento. Le prestazioni effettuate fino a quel momento sono da pagare. Eventuali contestazioni delle nostre fatture devono essere effettuate per iscritto entro 10 giorni dal ricevimento della fattura. Gli importi delle fatture sono da pagare integralmente entro i termini indicati in fattura. Il pagamento della fattura verrà effettuato mediante emissione di ricevuta bancaria, se non diversamente concordato.Nel caso di ritardo nel pagamento saranno dovuti interessi di mora nella misura del tasso BCE per il semestre di riferimento, maggiorato di 5 punti in percentuale. In caso di gravi ritardi nei pagamenti ci riserviamo il diritto di annullare la validità delle relazioni e delle perizie da noi emesse.
Per trasferimenti bancari od assegni vale quale accredito il giorno in cui l’avviso di accreditamento ci perviene.
Qualora il cliente ritardi nel pagamento di una fattura, tutte le fatture ancora da emettere possono essere immediatamente emesse.
Tutta la documentazione definita, resterà di nostra proprietà fino al completo pagamento.
6. La conformità del prodotto (d’ora in poi COP) dipende dal tipo di Regolamento applicato.
Tale conformità è obbligatoria prima del rilascio della prima omologazione e successivamente almeno ogni due anni deve essere ripetuta per constatare il perdurare della conformità stessa.
I giorni di visita per l’ottenimento del COP dipendono dal Regolamento a cui fa riferimento l’omologazione rilasciata e saranno sempre uguali a quelli necessitati per la visita iniziale.
Durante la visita per COP devono essere controllati i campioni relativi al componente per cui è stata rilasciata l’omologazione, verificando il laboratorio di prova e relativi strumenti.
In ogni caso, prima di procedere alla visita per COP, il costruttore dovrà inviare al Servizio Tecnico tutte le procedure, relative alla conformità del prodotto, applicate durante la produzione. Solo dopo l’espletamento di tali procedure, il Servizio Tecnico potrà procedere alla relativa visita.
Il costo per le successive visite sarà uguale a quello dell’accreditamento iniziale.
7. Per tutte le controversie risultanti dal presente contratto sarà esclusivamente il Foro di San Marino.